Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

      «Art. 26-bis. - 1. La lista che si presenta con un proprio candidato in un collegio uninominale di una circoscrizione deve presentarsi con propri candidati anche in tutti gli altri collegi uninominali della circoscrizione medesima a pena di nullità».